« Torna indietro

PRESTAZIONI CONTRATTUALI

In questa sezione è possibile conoscere le prestazioni stabilite a livello di contratto nazionale, erogate dalla Cassa Edile.
Anzianita' professionale edile ordinaria
La Cassa Edile ogni anno, in occasione del 1° maggio, eroga ai lavoratori la parte di propria competenza dell'Anzianità Professionale Edile.
I lavoratori maturano il diritto alla prestazione qualora nel biennio che scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione possano far valere, anche in più circoscrizioni, almeno 2100 ore. A tale effetto si computano le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale nonché n. 104 ore in caso di effettivo godimento di congedo matrimoniale e n. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro.

La prestazione è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore ha percepito la stessa ed è calcolata moltiplicando gli importi previsti dal c.c.n.l. per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il 2° anno del biennio interessato alla maturazione del diritto.
Allo scopo di facilitare le operazioni relative all'erogazione, la Cassa Edile, entro il mese di febbraio di ciascun anno, invita, mediante avviso affisso nei cantieri, i lavoratori che nel biennio scaduto al 30 settembre dell'anno precedente hanno effettuato prestazioni lavorative anche in altre circoscrizioni, che hanno fruito di congedo matrimoniale o che hanno effettuato il servizio militare di leva a trasmettere alla Cassa stessa le informazioni ed i documenti necessari. A tale scopo il lavoratore può scaricare l'apposito modulo in allegato per comunicare le altre Casse Edili in cui ha lavorato nel biennio interessato. In base a dette informazioni e documenti nonché ai conseguenti contatti con le consorelle interessate, la Cassa Edile provvede ad erogare la parte di propria competenza dell'A.P.E. ed a fornire le informazioni necessarie affinché le consorelle possano provvedere all'erogazione della parte di loro spettanza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero a seguito di invalidità permanente, debitamente accertata dall'I.N.P.S. o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore, al lavoratore che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata anticipatamente dalla Cassa Edile su richiesta del lavoratore medesimo.
 
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di lavoratore che abbia percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbia maturato il requisito e per il quale, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa stessa, su richiesta degli aventi causa o del lavoratore, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza e dall'E.D.R. spettanti al lavoratore stesso al momento dell'evento. Anche in questo caso è a disposizione, in allegato, il modulo per richiedere tale prestazione.
Allegati:
 
APE - in caso di morte
SCARICA ALLEGATO
APE - altre Casse Edili
SCARICA ALLEGATO
Gestione e trattamento economico per ferie e per gratifica natalizia
La Cassa Edile, alle scadenze contrattuali, corrisponde direttamente ai lavoratori interessati il trattamento spettante per ferie e gratifica natalizia che l'impresa accantona, al netto, presso la stessa.
Il trattamento è pari alla percentuale complessiva del 18,50%, calcolata sulla paga base di fatto, sull'indennità territoriale di settore, sull'indennità di contingenza e sull'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e, per i capi squadra, anche sulla speciale maggiorazione, per tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate e sul trattamento economico per le undici festività residue.
Durante l'assenza dal lavoro del lavoratore per malattia e nei limiti della conservazione del posto il trattamento è pari alla percentuale complessiva del 18,50%, calcolata sulla base degli elementi retributivi di cui al comma precedente, ed all'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante il periodo di assenza o in base all'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere risultino totalmente sospesi.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale il trattamento è pari alla percentuale del 6,97%, calcolata come sopra.
Gli importi del trattamento spettanti al lavoratore vanno accantonati alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge, secondo un criterio convenzionale per il quale in luogo del 18,50% viene accantonato il 14,20% ed in luogo del 6,97% il 5,46%.
La Cassa Edile provvede all'erogazione degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia, direttamente ai lavoratori interessati, mediante assegno o bonifico bancario, entro il 5 agosto per il semestre 1° ottobre - 31 marzo ed entro il 20 dicembre per il semestre 1° aprile - 30 settembre.
Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il trattamento economico giornaliero in caso di infortunio e malattia professionale si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, i seguenti coefficienti:
0,2538 dal 4° al 90° giorno di assenza;
0,0574 dal 91° giorno in poi, e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale.
La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto di parte della percentuale del 4,95% relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore non in prova.
Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per tutte le giornate indennizzate dall'I.N.A.I.L., comprese le domeniche e le festività.
Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
Trattamento economico in caso di malattia
Il trattamento economico giornaliero in caso di malattia si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, i seguenti coefficienti:

0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 6 giorni;
1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 12 giorni;
0,3795 dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;
0,1565 dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;
0,5495 dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.;
0,5495 per gli apprendisti per tutte le giornate, considerato che questi ultimi non percepiscono alcuna indennità dall'I.N.P.S., e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto della percentuale del 4,95% relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoeratore non in prova.
Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per sei giorni la settimana, escluse le festività.
Qualora si verifichino episodi di ricaduta nella stessa malattia o si accertino malattie consequenziali, come tali riconosciute dall'I.N.P.S., vale, per i coefficienti da applicare, la normativa adottata dall'I.N.P.S..
Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
Per i casi di T.B.C. si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.