La Cassa Edile ogni anno, in occasione del 1° maggio, eroga ai lavoratori la parte di propria competenza dell'Anzianità Professionale Edile.
I lavoratori maturano il diritto alla prestazione qualora nel biennio che scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione possano far valere, anche in più circoscrizioni, almeno 2100 ore. A tale effetto si computano le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale nonché n. 104 ore in caso di effettivo godimento di congedo matrimoniale e n. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro.
La prestazione è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore ha percepito la stessa ed è calcolata moltiplicando gli importi previsti dal c.c.n.l. per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il 2° anno del biennio interessato alla maturazione del diritto.
Allo scopo di facilitare le operazioni relative all'erogazione, la Cassa Edile, entro il mese di febbraio di ciascun anno, invita, mediante avviso affisso nei cantieri, i lavoratori che nel biennio scaduto al 30 settembre dell'anno precedente hanno effettuato prestazioni lavorative anche in altre circoscrizioni, che hanno fruito di congedo matrimoniale o che hanno effettuato il servizio militare di leva a trasmettere alla Cassa stessa le informazioni ed i documenti necessari. A tale scopo il lavoratore può scaricare l'apposito modulo in allegato per comunicare le altre Casse Edili in cui ha lavorato nel biennio interessato. In base a dette informazioni e documenti nonché ai conseguenti contatti con le consorelle interessate, la Cassa Edile provvede ad erogare la parte di propria competenza dell'A.P.E. ed a fornire le informazioni necessarie affinché le consorelle possano provvedere all'erogazione della parte di loro spettanza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero a seguito di invalidità permanente, debitamente accertata dall'I.N.P.S. o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore, al lavoratore che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata anticipatamente dalla Cassa Edile su richiesta del lavoratore medesimo.
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di lavoratore che abbia percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbia maturato il requisito e per il quale, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa stessa, su richiesta degli aventi causa o del lavoratore, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza e dall'E.D.R. spettanti al lavoratore stesso al momento dell'evento. Anche in questo caso è a disposizione, in allegato, il modulo per richiedere tale prestazione.