L'INFORTUNIO SUL LAVORO E LA MALATTIA PROFESSIONALE
Il trattamento economico giornaliero in caso di infortunio e malattia professionale si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dalla paga base, dall'ex indennità territoriale di settore, dall'ex indennità di contingenza e dall'E.E.T., i seguenti coefficienti:
0,2538 dal 1° al 90° giorno di assenza;
0,0574 dal 91° giorno in poi
e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale.
La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto della percentuale relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore non in prova. Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per tutte le giornate, comprese le domeniche e le festività, indennizzate dall'I.N.A.I.L..
Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
LA MALATTIA
Il trattamento economico giornaliero in caso di malattia si ottiene applicando alla retribuzione oraria, costituita dalla paga base, dall'ex indennità territoriale di settore, dall'ex indennità di contingenza e dall'E.E.T., i seguenti coefficienti:
0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 6 giorni;
1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 12 giorni;
0,3795 dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;
0,1565 dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.;
0,5495 dal 181° al compimento del 270°/365° giorno (in base all'anzianità) per le sole giornate non indennizate dall'INPS.
e moltiplicando le quote orarie così ottenute per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
La Cassa Edile, con cadenza mensile, rimborsa all'impresa il trattamento economico giornaliero, al netto della percentuale del 4,95% relativa ai permessi per riposi annui, che la stessa, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore non in prova.
Il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto per sei giorni la settimana, escluse le festività. Qualora si verifichino episodi di ricaduta nella stessa malattia o si accertino malattie consequenziali, come tali riconosciute dall'I.N.P.S., vale, per i coefficienti da applicare, la normativa adottata dall'I.N.P.S..
Nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al primo capoverso per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. Per i casi di T.B.C. si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
SUGGERIMENTI E CHIARIMENTI OPERATIVI
Le imprese ed i consulenti, in sede di compilazione delle denunce Cassa Edile, laddove si presentino degli eventi di malattia, infortunio o malattia professionale, debbono prestare massima attenzione al rispetto dei seguenti criteri operativi:
- Casella DATA INIZIO EVENTO MAL/INF – esporre la data del primo giorno effettivo della malattia o del primo giorno di carenza dell’infortunio. Nel caso di continuazione dai mesi precedenti o di ricaduta recuperare la data di inizio dal menù a tendina. ;
- Casella GIORNO INIZIO MAL/INF – indicare il giorno effettivo di inizio della malattia o del primo giorno di carenza dell’infortunio, per la ricaduta indicare la data di inizio della ricaduta. In caso di continuazione dal mese precedente, la data da indicare è quella del primo giorno del mese cui si riferisce la situazione;
- Casella GIORNO FINE MAL/INF – esporre la data di fine malattia o infortunio; nel caso di evento che si protrae nel mese successivo va indicata la data dell’ultimo giorno del mese cui si riferisce la situazione;
- Caselle ID CERTIFICATO – indicare il numero del certificato di malattia;
- Casella RICADUTA - laddove si verifichi il caso, esporre sempre il valore “S”;
- Casella CONGUAGLIO/RIMBORSO - il calcolo avviene automaticamente cliccando su “?”. La valorizzazione dell’importo richiesto a rimborso alla Cassa Edile viene effettuata in funzione dei parametri contrattualmente stabiliti e calcolata al netto della quota per riposi annui.
N.B. la trasmissione alla Cassa Edile della documentazione comprovante gli eventi di malattia, infortunio e malattia professionale è OBBLIGATORIA, deve essere contestuale all’invio del MUT ed è la seguente:
MALATTIA: inviare i certificati il cui numero non è indicato nella casella “ID Certificato” e quelli dei ricoveri e dimissioni ospedaliere;
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: inviare la denuncia di infortunio dell’INAIL e tutti i certificati medici. .